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Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

  • a)per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire cinquantamila, lire 40;
  • b)per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire 80. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto cambiario, il di diritto dovuto e' ridotto alla meta'.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art116 · fonte del testo