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Per la esecuzione degli atti che implicano la redazione di processo verbale iniziati o proseguiti dopo le ore quattordici, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato per le esecuzione dell'atto. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire trenta. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa l'ora e' dovuto per intero. Il diritto e' ridotto alla meta' per i verbali di protesto cambiario. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione, deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art117 · fonte del testo