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Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario a rimborso di ogni spesa la indennita' di trasferta. Tale indennita' e' dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita per ogni chilometro nella misura di lire 5 o, rispettivamente, di lire 10, a seconda, che si tratti di notificazione ovvero di compimento di altro atto che importa la redazione di un verbale. L'indennita' suddetta non puo' essere comunque inferiore alle lire 30 nel primo caso e alle lire 60 nel secondo, e non e' dovuta quando la notificazione dell'atto e' eseguita a mezzo del servizio postale. All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del comune sede dell'ufficio, si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 10°.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art119 · fonte del testo