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((Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' e' dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennita' suddetta non puo' essere inferiore alle lire 60 e non e' dovuta quando la notificazione e' eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto e' compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio. L'indennita' di trasferta e' elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci. Nelle sedi in cui, a norma del precedente art. 87, e' istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, e' detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennita'. All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 10°)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 46 parole tolte, 66 parole aggiunte.

Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziarioaggiunto: , a rimborso di ogni spesa tolto: la indennita'aggiunto: , l'indennita' di trasferta. Tale indennita' e' dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita tolto: per ogni chilometro nella misura di lire tolto: 5 o, rispettivamente, di lire 10, a seconda, che si tratti di notificazione ovvero di compimento di altro atto che importa la redazione di un verbale aggiunto: 10 per ogni chilometro. L'indennita' suddetta non puo' essere tolto: comunque inferiore alle lire tolto: 30 nel primo caso e alle lire 60 nel secondo, aggiunto: 60 e non e' dovuta quando la notificazione tolto: dell'atto e' eseguita a mezzo del servizio postaletolto: . aggiunto: o quando l'atto e' compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio. L'indennita' di trasferta e' elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci. Nelle sedi in cui, a norma del precedente art. 87, e' istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, e' detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennita'. All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del tolto: comune sede dell'ufficio, aggiunto: Comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 10°.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art119 · fonte del testo