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Agli ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del precedente art. 109, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonche' della tassa di cui al successivo art. 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso al grado 11° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete, a carico dell'Erario, una indennita' integrativa fino a raggiungere tale limite. L'importo dell'indennita' di cui al precedente comma e' suscettibile - sentita la Commissione di vigilanza e disciplina - di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi 10° e 9° di gruppo B dell'ordinamento gerarchico statale. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato della anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, per gli effetti della indennita' integrativa, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 21 marzo 1958
