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((Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente art. 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonche' della tassa di cui al successivo art. 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice-segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche. Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato)).3 Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato della anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, per gli effetti della indennita' integrativa, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1958, n. 162
3La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.
Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 3 maggio 1958
