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I diritti e le indennita' di trasferta spettanti in materia penale all'ufficiale giudiziario sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento. Nessuna anticipazione e' dovuta dallo Stato, tranne nel caso previsto dal precedente art. 137.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art138 · fonte del testo