Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I diritti e le indennita' di trasferta spettanti in materia penale all'ufficiale giudiziario sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento. Nessuna anticipazione e' dovuta dallo Stato, tranne nel caso previsto dal precedente art. 137.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
