Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 141, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui allo art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno. Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art140 · fonte del testo