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Agli effetti delle disposizioni dell'art. 143, in caso di tramutamento, l'ufficiale giudiziario prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri ed il relativo prospetto riassuntivo delle iscrizioni fino a quel momento eseguite. Il prospetto riassuntivo e' trasmesso a cura del cancelliere, alla fine del mese in corso, alla cancelleria della nuova sede insieme con lo stato di riparto. Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta ai competenti funzionari della nuova sede. In caso di cessazione dalla carica per morte, dispensa dal servizio, collocamento a riposo o destituzione, la liquidazione definitiva e' effettuata nel mese successivo a quello della cessazione.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
