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Ai fini del versamento di cui all'art. 142, sono calcolati cumulativamente tutti i proventi riscossi dall'ufficiale giudiziario che sia chiamato a prestare contemporaneamente servizio in due o piu' uffici. Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario e' addetto in pianta. In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza e' determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato applicato.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
