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L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve indicare a margine il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito di cui al primo comma dell'art. 103, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, le annotazioni vengono effettuate a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario. In tal caso si applicano a questo ultimo le disposizioni contenute negli articoli 103 e 104.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art155 · fonte del testo