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Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:
- 1)mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione e dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio anche se compiuti direttamente dall'ufficiale giudiziario;
- 2)con la terza parte della percentuale sui crediti ricuperati dall'erario, al netto della tassa di cui allo art. 141, sui campioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio; detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari. E' dovuta agli aiutanti che prestano effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio, da parte del procuratore del registro, delle somme ricuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, la terza parte delle somme medesime. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123 e degli articoli da 136 a 140. Agli aiutanti ufficiali giudiziari che per ragioni di servizio si recano fuori del comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 13°.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957
