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((Nella sede di Roma gli aiutanti ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui allo articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili. A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della parte di percentuale di cui al precedente art. 156. L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto e proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalita' previsti dal terzo comma dello art. 157)).

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 32 parole tolte, 118 parole aggiunte.

tolto: Nelle sedi ove esiste un solo ufficio, la ripartizione fraaggiunto: Nella sede di Roma gli aiutanti ufficiali giudiziari tolto: viene effettuata dall'ufficiale giudiziario dirigente aggiunto: della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui allo articolo precedente, secondo le norme contenute tolto: nel precedente art. 157, in quanto applicabili; ma l'eventuale aggiunto: nello stesso articolo, in quanto applicabili. A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della parte di percentuale di cui al precedente art. 156. L'eventuale reclamo contro le operazioni tolto: del riparto e' proposto al capo dell'ufficio stesso aggiunto: di riparto e proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalita' previsti dal terzo comma dello art. 157.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art158 · fonte del testo