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((Nella sede di Roma gli aiutanti ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui allo articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili. A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della parte di percentuale di cui al precedente art. 156. L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto e proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalita' previsti dal terzo comma dello art. 157)).
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
