Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 216 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'art. 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche. Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato. Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 130. Per la liquidazione della indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni di cui al primo comma del precedente art. 131 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 131 e negli articoli 132, 133 e 135.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art159 · fonte del testo