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Nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, gli ufficiali giudiziari e i commessi autorizzati che siano confermati con la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari devono integrare e prestare la cauzione nella misura e con le modalita' rispettivamente stabilite negli articoli 20, 21 e 149, primo comma.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art163 · fonte del testo