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Gli ufficiali giudiziari che sono stati nominati negli uffici giudiziari delle ex Colonie italiane a seguito di concorso ai sensi degli articoli 90 dell'ordinamento giudiziario della Libia, approvato con regio decreto 27 giugno 1935, n. 2167, e 47 e seguenti delle relative norme di esecuzione, approvate con regio decreto 27 giugno 1938, n. 2168, ed art. 72 dell'ordinamento giudiziario dell'Eritrea, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1649, andranno a far parte del ruolo degli ufficiali giudiziari della Repubblica italiana in soprannumero, salvo riassorbimento nei primi posti che si renderanno vacanti.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
