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Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della insequestrabilita' dei proventi, della indennita' integrativa e della indennita' di tramutamento e di missione, dell'assegnazione delle case dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato, nonche' ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di Previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 settembre 1964, n. 871
6La L. 29 settembre 1964, n. 871 ha disposto (con l'art. 1) che "a integrazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "la disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010
