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Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della insequestrabilita' dei proventi, della indennita' integrativa e della indennita' di tramutamento e di missione, dell'assegnazione delle case dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato, nonche' ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di Previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 27 ottobre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art2 · fonte del testo