Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale giudiziario e' tenuto a prestare nell'interesse dei terzi una cauzione di L. 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, ((o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello presso il tribunale)). L'ufficiale giudiziario addetto ad una pretura e' tenuto a prestare una cauzione di L. 50.000.
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
