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L'ufficiale giudiziario e' tenuto a prestare nell'interesse dei terzi una cauzione di L. 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, ((o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello presso il tribunale)). L'ufficiale giudiziario addetto ad una pretura e' tenuto a prestare una cauzione di L. 50.000.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 9 parole tolte, 12 parole aggiunte.

L'ufficiale giudiziario e' tenuto a prestare nell'interesse dei terzi una cauzione di L. 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, tolto: a Corte d'appello, a tribunale o a pretura unificata aggiunto: o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello presso il tribunale. L'ufficiale giudiziario addetto ad una pretura e' tenuto a prestare una cauzione di L. 50.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art20 · fonte del testo