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L'ufficiale giudiziario e' tenuto a prestare nell'interesse dei terzi una cauzione di L. 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, a Corte d'appello, a tribunale o a pretura unificata. L'ufficiale giudiziario addetto ad una pretura e' tenuto a prestare una cauzione di L. 50.000.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art20 · fonte del testo