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L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve dimostrare al capo dell'ufficio al quale e' addetto di avere versata l'intera cauzione o la decima, parte di essa di cui al precedente art. 20. Il capo dell'ufficio giudiziario informa mensilmente il primo presidente della Corte di appello del regolare versamento della rata di cauzione. In caso di mancato versamento di una rata, il primo presidente ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958
