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L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve dimostrare al capo dell'ufficio al quale e' addetto di avere versata l'intera cauzione o la decima, parte di essa di cui al precedente art. 20. Il capo dell'ufficio giudiziario ((nelle sedi che non sono capoluogo di distretto)) informa mensilmente il primo presidente della Corte di appello del regolare versamento della rata di cauzione. In caso di mancato versamento di una rata, ((il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello)) ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
