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L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve dimostrare al capo dell'ufficio al quale e' addetto di avere versata l'intera cauzione o la decima, parte di essa di cui al precedente art. 20. Il capo dell'ufficio giudiziario ((nelle sedi che non sono capoluogo di distretto)) informa mensilmente il primo presidente della Corte di appello del regolare versamento della rata di cauzione. In caso di mancato versamento di una rata, ((il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello)) ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 2 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… decima, parte di essa di cui al precedente art. 20. Il capo dell'ufficio giudiziario aggiunto: nelle sedi che non sono capoluogo di distretto informa mensilmente il primo presidente della Corte di appello del regolare versamento della rata di cauzione. In caso di mancato versamento di una rata, il tolto: primo presidente aggiunto: Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art21 · fonte del testo