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Con la qualita' di ufficiale giudiziario e' incompatibile qualunque impiego privato, la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione o altra carica anche non retribuita, in tutte le societa' che hanno fine di lucro. E' pure incompatibile ogni occupazione o attivita' che a giudizio del Ministero non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione o che il Ministero non creda di consentire per ragioni di opportunita'. Gli ufficiali giudiziari possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del capo dell'ufficio, da concedersi caso per caso.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art26 · fonte del testo