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((Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto)). In materia penale l'autorita' giudiziaria puo' avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria, ad eccezione della notificazione del decreto di citazione all'imputato. Il sostituto, ufficiale giudiziario o aiutante, percepisce i diritti e le indennita' che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e annota gli atti compiuti nei registri del proprio ufficio.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
