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Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio puo' avvalersi dell'opera di un aiutante ufficiale giudiziario, addetto allo stesso ufficio, ovvero di un ufficiale giudiziario e, subordinatamente, di un aiutante addetto ad altro ufficio della medesima sede, richiedendone la designazione al capo dell'ufficio presso il quale e' addetta la persona della cui opera intende avvalersi. In materia penale l'autorita' giudiziaria puo' avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria, ad eccezione della notificazione del decreto di citazione all'imputato. Il sostituto, ufficiale giudiziario o aiutante, percepisce i diritti e le indennita' che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e annota gli atti compiuti nei registri del proprio ufficio.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957
