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Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e' pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari, distinta in quattro capi, comprendenti rispettivamente gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, ai tribunali e alle preture. Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario e' determinato dall'anzianita' di qualifica, indicandosi pure a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art42 · fonte del testo