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((Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e' pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari. Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario e' determinato dall'anzianita'. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 27 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e' pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziaritolto: , distinta in quattro capi, comprendenti rispettivamente gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, ai tribunali e alle preture. Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario e' determinato dall'anzianita' tolto: di qualifica, indicandosi pureaggiunto: . Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art42 · fonte del testo