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L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento di una somma da lire 500 a lire 10.000 a favore dello Stato. Essa e' inflitta oltre che negli altri casi stabiliti dal presente ordinamento:

  • a)per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravita' di essi;
  • b)per lieve insubordinazione;
  • c)per violazione dell'art. 26;
  • d)per inosservanza del segreto di ufficio, che non abbia prodotto conseguenze dannose;
  • e)per tolleranza di irregolarita' di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;
  • f)per avere eseguito atti del proprio ministero valendosi di persone estranee al servizio.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art53 · fonte del testo