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L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento di una somma da lire 500 a lire 10.000 a favore dello Stato. Essa e' inflitta oltre che negli altri casi stabiliti dal presente ordinamento:
- a)per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravita' di essi;
- b)per lieve insubordinazione;
- c)per violazione dell'art. 26;
- d)per inosservanza del segreto di ufficio, che non abbia prodotto conseguenze dannose;
- e)per tolleranza di irregolarita' di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;
- f)per avere eseguito atti del proprio ministero valendosi di persone estranee al servizio.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
