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Nei casi di sospensione dalla funzione ai termini degli articoli 55, 56 e 104, terzo comma, spetta al Ministro, o al primo presidente della Corte di cassazione o al primo presidente della Corte di appello che emette il relativo decreto, di concedere contemporaneamente o nel precedente art. 56.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art59 · fonte del testo