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Se la dimora dell'incolpato non e' nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art69 · fonte del testo