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Le dimissioni dell'ufficiale giudiziario debbono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non accettate dal Ministro per la grazia e giustizia. L'ufficiale giudiziario e' obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finche' non gli e' partecipata la accettazione delle dimissioni, la quale puo' essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e puo' altresi' essere rifiutata qualora trovasi in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, abbandoni il servizio o non ottemperi all'invito di riprenderlo subito, puo' essere dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, salva sempre l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso che egli riassuma servizio dopo l'invito. L'ufficiale giudiziario le cui dimissioni furono accettate e quello dichiarato dimissionario di ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nel comma precedente, possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art78 · fonte del testo