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Gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo di ufficio, quando abbiano compiuto settanta anni di eta'. Gli ufficiali giudiziari che chiedono di essere collocati a riposo devono inoltrare istanza per via gerarchica, ai Ministro per la grazia e giustizia, il quale provvede con decreto. All'ufficiale giudiziario collocato a riposo puo' essere attribuito il titolo onorifico della qualifica superiore. Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a loro domanda prima del settantesimo anno di eta' possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina e sempre che siano anche fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art79 · fonte del testo