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[1]Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e le altre che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge, dalla cui entrata in vigore restano abrogate tutte le norme contrarie o con essa incompatibili.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 10 maggio 1938 - Anno XVI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art35 · fonte del testo