Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1959 al 4 giugno 2010. Leggi il testo vigente →
Il Comando generale e' costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7. Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e' assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente. Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze. L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal Comandante generale.
Testo in vigore dal 24 aprile 1959 al 4 giugno 2010
