[1]Nei casi previsti dal precedente articolo 100 il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennita' o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli Enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.

[2]Il Monte-pensioni si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal secondo comma dell'articolo 92 del presente Ordinamento.

[3]Quando ricorrono i casi previsti dai successivi articoli 102, 103 e 104. sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art101 · fonte del testo