[1]In tutti i casi previsti dai precedenti articoli da 90 a 92 rimangono salvi, a carico dei Comuni, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensioni che siano piu' favorevoli per l'insegnante o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Comune e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione.

[2]A tal fine, per ciascuno dei Comuni, si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'insegnante fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite al comma primo del precedente articolo 92.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art94 · fonte del testo