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((I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni. I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o piu' cancellieri)).

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 14 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art8 · fonte su Normattiva