Ordinamento del Regio esercito

Art. 15 — Arma di fanteria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'arma di fanteria comprende:

  • a)un comando di brigata granatieri;
  • b)3 reggimenti granatieri;
  • c)29 comandi di brigata di fanteria di linea;
  • d)87 reggimenti di fanteria di linea;
  • e)12 reggimenti bersaglieri;

[2]((f) 4 Comandi di brigata alpini));

  • g)9 reggimenti alpini. 21

[3]Ciascun reggimento si compone di un Comando e di un numero vario di battaglioni.

[4]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

21

Il Regio D.L. 21 settembre 1933, n. 1273, convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1895, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' istituita la carica di ispettore della fanteria.

Testo in vigore dal 1 novembre 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1933

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1933 al 1 novembre 1933. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

f) tolto: 3 comandi aggiunto: 4 Comandi di brigata alpini;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art15 · fonte del testo