Ordinamento del Regio esercito
Art. 15 — Arma di fanteria
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[1]L'arma di fanteria comprende:
- a)un comando di brigata granatieri;
- b)3 reggimenti granatieri;
- c)29 comandi di brigata di fanteria di linea;
- d)87 reggimenti di fanteria di linea;
- e)12 reggimenti bersaglieri;
- f)3 comandi di brigata alpini;
- g)9 reggimenti alpini.
[2]Ciascun reggimento si compone di un Comando e di un numero vario di battaglioni.
[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 11 ottobre 1933
