Art. 15 — Arma di fanteria
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[1]L'arma di fanteria comprende:
- a)un comando di brigata granatieri;
- b)3 reggimenti granatieri;
- c)29 comandi di brigata di fanteria di linea;
- d)87 reggimenti di fanteria di linea;
- e)12 reggimenti bersaglieri;
- f)3 comandi di brigata alpini;
- g)9 reggimenti alpini. 21
[2]Ciascun reggimento si compone di un Comando e di un numero vario di battaglioni.
[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 21 settembre 1933, n. 1273, convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1895, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' istituita la carica di ispettore della fanteria.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1933 al 1 novembre 1933
