Art. 19 — Arma di artiglieria
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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6 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1934 al 16 dicembre 2009. 208 parole tolte, 20 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: L'arma di artiglieria comprende:
tolto: 1° arma e il servizio territoriale di artiglieria;
tolto: 2° il servizio tecnico delle armi e munizioni.
tolto: Costituiscono l'arma e il servizio territoriale di artiglieria:
tolto: a) 11 Comandi di artiglieria di Corpo d'armata;
tolto: b) 1 Comando di artiglieria della Sicilia;
tolto: c) 1 Comando di artiglieria della Sardegna;
tolto: d) 50 reggimenti di artiglieria da campagna;
tolto: e) 12 reggimenti di artiglieria pesante campale;
tolto: f) 1 reggimento di artiglieria a cavallo;
tolto: g) 4 reggimenti di artiglieria alpina;
tolto: h) 11 reggimenti di artiglieria pesante;
tolto: i) 3 reggimenti di artiglieria da costa;
tolto: I) 1 gruppo di artiglieria da costa della Sardegna;
tolto: m) 5 reggimenti controaerei auto-campali;
tolto: n) 1 reggimento d'artiglieria leggero;
tolto: o) 1 reggimento misto della Sardegna;
tolto: p) 1 reparto palafrenieri;
tolto: q) 12 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sara' stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.
tolto: Il reggimento comprende un Comando ed un numero vario di gruppi.
tolto: Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
tolto: Costituiscono il servizio tecnico di artiglieria:
tolto: a) una Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;
tolto: b) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti con decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art19 · fonte del testo