Ordinamento del Regio esercito
Art. 17 — Arma di cavalleria. L'arma di cavalleria comprende: a) 2 Comandi di brigata di cavalleria; b) 12 reggimenti di cavalleria; c) 4 squadroni di palafrenieri. Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni. A ogni reggimento è annesso un deposito territoriale
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[1]L'arma di cavalleria comprende:
- a)3 comandi superiori di cavalleria;
- b)12 reggimenti di cavalleria;
- c)4 squadroni di palafrenieri.
[2]Il reggimento si compone di un Comando, 2 gruppi di squadroni.
[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
[4]Esistono inoltre tre centri speciali di cavalleria; del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 28 giugno 1928
