Art. 17 — Arma di cavalleria. L'arma di cavalleria comprende: a) 2 Comandi di brigata di cavalleria; b) 12 reggimenti di cavalleria; c) 4 squadroni di palafrenieri. Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni. A ogni reggimento è annesso un deposito territoriale
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Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
