Ordinamento del Regio esercito

Art. 17 — Arma di cavalleria. L'arma di cavalleria comprende: a) 2 Comandi di brigata di cavalleria; b) 12 reggimenti di cavalleria; c) 4 squadroni di palafrenieri. Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni. A ogni reggimento è annesso un deposito territoriale

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Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1928 al 8 maggio 1930. 60 parole tolte in 7 capoversi.

tolto: L'arma di cavalleria comprende:

tolto: a) 3 comandi superiori di cavalleria;

tolto: b) 12 reggimenti di cavalleria;

tolto: c) 4 squadroni di palafrenieri.

tolto: Il reggimento si compone di un Comando, 2 gruppi di squadroni.

tolto: Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

tolto: COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 MAGGIO 1928, N. 1223 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1928, N. 3244.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art17 · fonte del testo