Art. 17 — Arma di cavalleria. L'arma di cavalleria comprende: a) 2 Comandi di brigata di cavalleria; b) 12 reggimenti di cavalleria; c) 4 squadroni di palafrenieri. Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni. A ogni reggimento è annesso un deposito territoriale
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[1]L'arma di cavalleria comprende:
- a)3 comandi superiori di cavalleria;
- b)12 reggimenti di cavalleria;
- c)4 squadroni di palafrenieri.
[2]Il reggimento si compone di un Comando, 2 gruppi di squadroni.
[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
[4]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 MAGGIO 1928, N. 1223 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1928, N. 3244)).
Testo in vigore dal 28 giugno 1928 al 8 maggio 1930
