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[1]Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

  • a)ufficiali;
  • b)sottufficiali;
  • c)truppa.

[2]A). Ufficiali.

[3]La gerarchia nei gradi di ufficiale e' la seguente:

[4]Ufficiali generali.

[5]Maresciallo d'Italia;

[6]Generale d'armata;

[7]Generale di corpo d'armata;

[8]Generale di divisione, generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali, tenente generale d'artiglieria, tenente generale medico, tenente generale commissario;

[9]Generale di brigata, generale di brigata comandante di gruppo dei carabinieri Reali, maggiore generale d'artiglieria, maggiore generale medico, maggiore generale commissario.

[10]Il grado di Maresciallo d'Italia puo' essere conferito esclusivamente per azioni di guerra.

[11]Ufficiali superiori.

[12]Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

[13]Ufficiali inferiori.

[14]Capitano;

[15]Tenente...................) Sottotenente, maestro direttore di banda, >ufficiali subalterni maestro di scherma.............)

[16]Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'Esercito e ne portano i distintivi. Pero' essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

[17]B). Sottufficiali.

[18]La gerarchia nei gradi di sottufficiale e' la seguente:

[19]maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d' alloggio dei carabinieri Reali, (maggiore, capo, ordinario);

[20]sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

[21]sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

[22]C). Truppa.

[23]La gerarchia nei gradi truppa e' la seguente:

[24]caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

[25]caporale, carabiniere;

[26]appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art2 · fonte del testo