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[1]Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

  • a)ufficiali;
  • b)sottufficiali;
  • c)truppa.

[2]A). Ufficiali.

[3]La gerarchia nei gradi di ufficiale e' la seguente:

[4]Ufficiali generali.

[5]Maresciallo d'Italia;

[6]Generale d'armata;

[7]Generale di corpo d'armata;

[8]Generale di divisione, generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali, tenente generale d'artiglieria, tenente generale medico, tenente generale commissario;

[9]Generale di brigata, generale di brigata comandante di gruppo dei carabinieri Reali, maggiore generale d'artiglieria, maggiore generale medico, maggiore generale commissario.

[10]Il grado di Maresciallo d'Italia puo' essere conferito esclusivamente per azioni di guerra.

[11]Ufficiali superiori.

[12]Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

[13]Ufficiali inferiori.

[14]Capitano;

[15]Tenente...................) Sottotenente, maestro direttore di banda, >ufficiali subalterni maestro di scherma.............)

[16]Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'Esercito e ne portano i distintivi. Pero' essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

[17]B). Sottufficiali.

[18]La gerarchia nei gradi di sottufficiale e' la seguente:

[19]maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d' alloggio dei carabinieri Reali, (maggiore, capo, ordinario);

[20]sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

[21]sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

[22]C). Truppa.

[23]La gerarchia nei gradi truppa e' la seguente:

[24]caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

[25]caporale, carabiniere;

[26]appuntato, soldato, allievo carabiniere. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Restano in conseguenza modificati gli articoli 2, 22 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Restano in conseguenza modificati gli articoli 2, 22 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art2 · fonte del testo