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Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, quarto comma. Se la Commissione giudica il musicante non piu' idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima, vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo art. 18 per la parte nella quale viene trasferito. Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianita'.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art16 · fonte su Normattiva