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I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge. Per la determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al precedente comma e' computato, per intero il periodo di tempo eventualmente trascorso nella banda in qualita' di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso. Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalita' di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore. In caso di inidoneita' si applicano le norme di cui al precedente art. 20. Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianita'.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 20 agosto 1969
