Art. 15 — Scioglimento del consiglio
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Il consiglio puo' essere sciolto se non si e' provveduto alla sua integrazione, se non e' in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due o di non piu' di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010
