Art. 21 — Fusioni di ordini
Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
3Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
Testo vigente dal 8 maggio 2010
